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Aereo in overbooking, che significa e cosa fare: i diritti dei passeggeri

Dall'Italia e dal MondoAereo in overbooking, che significa e cosa fare: i diritti dei passeggeri

(Adnkronos) – L’ultimo caso – in ordine di tempo – è quello del passeggero del volo Ryanair Bergamo-Palma di Maiorca finito in overbooking con un passeggero di troppo per un problema in fase di acquisto del biglietto on line che non è emerso al momento dell’accettazione al gate. Per non bloccare il volo in attesa di una (improbabile) sistemazione uno dei passeggeri ha accettato di scendere dall’aereo previo risarcimento economico di 250 euro e un volo gratis. Puo’ sembrare un caso limite (e in realtà è molto difficile che il problema emerga a bordo) ma in realtà – soprattutto con l’arrivo della stagione estiva la questione del ‘sovrannumero’ è piuttosto comune. Anche perché vendere più biglietti aerei dei posti a disposizione non è affatto illegale, visto che le compagnie contano su un numero fisiologico di assenze e in questo modo possono massimizzare i profitti. 

Di solito la question emerge già in fase di check-in, e non sono pochi i passeggeri che si vedono suggerire la rinuncia al volo previo indennizzo e trasferimento su un altro volo. Per tutti, comunque, valgono per tutti le normative comunitarie (che non escludono neppure le low cost) in merito a quello che a tutti gli effetti è un “negato imbarco”, ovvero la circostanza che si verifica quando il passeggero, pur in possesso di una prenotazione confermata, di un biglietto aereo valido – anche se ottenuto gratuitamente grazie a programmi Frequent Flyer – e con i documenti in regola, si presenta al gate entro il termine indicato, ma non viene comunque imbarcato. 

La normativa comunitaria si applica ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario (incluse Norvegia, Islanda e Svizzera), ai voli di linea, charter, low cost in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, ma nel caso la compagnia aerea sia comunitaria e se non sono già stati erogati altri benefici previsti dalla normativa locale. Invece le tutele non si applicano ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie. 

Se non ci sono volontari (come e’ avvenuto sul volo Ryanair),l’articolo 4 del Regolamento comunitario 261/04, stabilisce che il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto a un rimborso che varia in base alla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e alla distanza in Km del volo. 

Per capirci nei voli all’interno dell’Ue per distanze inferiori o pari a 1500 km, la compensazione è di 250 euro, cifra che sale a 400 euro per le tratte più lunghe. Sui voli extracomunitari, si sale invece a 600 euro nel caso non si venga imbarcati su voli superiori a 3500 km (di solito rotte intercontinentali). Oltre alla compensazione, il passeggero ha poi diritto a tre opzioni: farsi rimborsare il prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, farsi imbarcare su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea oppure farsi imbarco su un volo alternativo in una data successiva, se questa dovesse essere più conveniente per il passeggero. Se poi si accetta di viaggiare in una classe inferiore rispetto a quella per cui si è prenotato, la compagnia – spiega Altroconsumo – deve rimborsare una cifra che può variare (a seconda della distanza chilometrica) dal 30 al 75% del prezzo del biglietto. 

Per i rimborsi la modulistica è fornita dalle compagnie, e non si ottiene risposta entro 6 settimane si può procedere inoltrando un reclamo direttamente all’ENAC, l’Ente Nazionale Aviazione Civile, ma con un tempo massimo di 26 mesi a partire dalla data del volo ‘negato’. 

Ma non finisce qui, la compagnia deve anche garantire assistenza con il proprio personale, fornire pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, provvedere alla sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, e a organizzare il trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa. Infine, il passeggero lasciato a terra per overbooking ha diritto a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Ma nell’era dei cellulari low cost, in fondo, questo è il benefit che interessa di meno. 

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